A partire da gennaio 2010 le nuove norme della finanziaria i modi in cui è possibile contestare una multa sono leggermente cambiati rispetto al passato. Come in precedenza è possibile presentare ricorso sia al Giudice di Pace che al Prefetto, in entrambi i casi possibile solo entro 60 giorni a partire dalla data della notifica e nella città dove è contestata l’infrazione. In caso si proceda con il Giudice di Pace è necessario versare in anticipo una somma di 30 euro a copertura delle spese legali, somma che diventa di 70 euro nel caso in cui la multa abbia un importo superiore ai 1’500 euro,; a questa cifra vanno sommati gli 8 euro necessari all’acquisto della marca da bollo.
Rimborso e contestazione dal prefetto
Nel caso che il Giudice di Pace accolga il ricorso, la multa verrà annullata, ed i 38 euro spesi dall’utente dovranno essere rimborsati dall’ente che ha emesso la contravvenzione ingiusta, nella maggioranza dei casi un Comune. Se invece si dedice di procedere presentando ricorso al Prefetto, questi avrà tempo 120 giorni per emmettere l’ordinanza di annullamento a partire dalla data di ricevimento della raccomandat, trascorsi i quali il ricorso va considerato accolto. In caso di accoglimento la multa viene annullata, mentre se il ricorso viene respinto l’utente dovrà pagare una somma pari al doppio dell’importo originario della multa.
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